impresa individuale e comunione  legale agli effetti IVA


 

Not. Notaio Alessandro Frigo, 20.01.2020, chiede:

 

Tizia, titolare di una impresa individuale artigiana, acquista un laboratorio per svolgere la propria attività; all'atto di acquisto il collega "poco accorto"  fa intervenire solo Tizia, la quale dichiara di acquistare "quale titolare dell'omonima impresa artigiana e di essere in regime di comunione legale con  tizio", nella nota di trascrizione indica il trasferimento a favore di entrambi i coniugi (da sempre in regime di comunione legale), quindi nessun dubbio che l'acquisto opera a favore di Tizia e di Tizio.

Naturalmente Tizia considera il laboratorio "bene strumentale" per la propria attività artigianale, lo mette in ammortamento e deduce tuttele manutenzioni eseguite...


Quanche anno dopo Tizia contrae un mutuo ed un altro collega "molto accorto"  fa intervenire anche Tizio quale terzo datore di ipoteca.

Purtroppo... adesso Tizia deve vendere il laboratorio ed intende emettere fattura IVA, ma una metà è  del coniuge Tizio, che non agisce certo in regime IVA.


Quid iuris?  Tizia può emettere fattura solo per la propria quota di una metà?

 

 

Not. Eliana  Morandi, risponde:

 

Secondo Cass. n. 4533/1997 (conforme Cass. 7060/86), il fatto che l'acquisto non sia stato "dichiarato" ai sensi dell'art. 178 non impedisce che il bene oggettivamente destinato all'esercizio dell'impresa rimanga personale (finchè permane la comunione).


Quanto al resto, anche a me sembra che, così come la nota di trascrizione, anche gli eventuali "errori" tributari dei coniugi non possano alterare la condizione civilistica di proprietà del bene.


L'intervento del coniuge nel mutuo, quindi, è stato inutile, ma non dannoso per l'attuale acquirente (forse nei confronti della banca il coniuge può aver assunto altri obblighi, ma mi sembra fuori dall'attuale interesse).


Se così è, al limite neppure servirebbe la rettifica della trascrizione, anche se personalmente mi sembra però opportuna per non lasciare che i dubbi si perpetuino.


Per il resto, non farei nulla (tranne una chiara premessa nell'atto di vendita che stipuli tu).

 

 

Not. Lorenzo Turturici, interviene:

 

In virtù del'art. 178, c.c., i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi non cadono in comunione legale immediata, ma sono oggetto della comunione de residuo, anche se l'altro coniuge non partecipa all'atto di acquisto per confermarlo.

 

L' atto di acquisto doveva essere , pertanto , trascritto esclusivamente a favore di Tizia ; inoltre , come ha chiarito il Ministero di Grazia e Giustizia con r.m. 07.07.1983, n. 5/1824/060/1, la trascrizione, in caso di acquisto compiuto separatamente da uno solo dei coniugi in comunione legale , deve essere richiesta  esclusivamente a favore del coniuge intervenuto in atto. 

 

Il notaio che ha ricevuto l'atto di acquisto non solo non doveva trascriverlo a favore del coniuge assente, perchè bene destinato all'esercizio dell'impresa dell'altro coniuge e quindi di sua esclusiva proprietà, ma anche se  fosse stato acquistato in comunione legale non poteva trascriverlo  a sua favore per il motivo suddetto.

 

La vendita di detto immobile di proprietà dell'impresa individuale è soggetta ad I.V.A. al 100%.

 

Per opportunità, ma non necessariamente, si può fare intervenire all'atto di vendita il coniuge Tizio per chiarire e dare atto degli errori commessi in sede di trascrizione e per fare confermare che l'immobile è di esclusiva proprietà di Tizia quale titolare dell'impresa.

 

Gli errori tributari eventualmente commessi dai due coniugi , ma non dal commercialista che lo ha messo in ammortamento, non modificano certamente lo status giuridico del laboratorio che è di esclusiva proprietà dell'impresa artigiana di Tizia.