impresa
individuale e comunione legale agli
effetti IVA
Not. Notaio Alessandro Frigo, 20.01.2020,
chiede:
Tizia, titolare di una impresa individuale artigiana, acquista
un laboratorio per svolgere la propria attività; all'atto di acquisto il collega
"poco accorto" fa intervenire solo Tizia, la quale dichiara di acquistare
"quale titolare dell'omonima impresa artigiana e di essere in regime di
comunione legale con tizio", nella nota di trascrizione indica il trasferimento
a favore di entrambi i coniugi (da sempre in regime di comunione legale), quindi
nessun dubbio che l'acquisto opera a favore di Tizia e di Tizio.
Naturalmente Tizia considera il laboratorio
"bene strumentale" per la propria
attività artigianale, lo mette in ammortamento e deduce tuttele manutenzioni eseguite...
Quanche anno dopo Tizia contrae un mutuo ed un altro collega "molto accorto"
fa intervenire anche Tizio quale terzo
datore di ipoteca.
Purtroppo... adesso Tizia deve vendere il laboratorio ed
intende emettere fattura IVA, ma una metà è del coniuge Tizio, che non
agisce certo in regime IVA.
Quid iuris? Tizia può emettere fattura solo per la propria quota di una metà?
Not.
Eliana Morandi, risponde:
Secondo Cass. n. 4533/1997 (conforme Cass. 7060/86),
il fatto che l'acquisto non sia stato "dichiarato" ai sensi dell'art.
178 non impedisce che il bene oggettivamente destinato all'esercizio
dell'impresa rimanga personale (finchè permane la comunione).
Quanto al resto, anche a me sembra che, così come la nota di trascrizione, anche
gli eventuali "errori" tributari dei coniugi non possano alterare la condizione
civilistica di proprietà del bene.
L'intervento del coniuge nel mutuo, quindi, è stato inutile, ma non dannoso per
l'attuale acquirente (forse nei confronti della banca il coniuge può aver
assunto altri obblighi, ma mi sembra fuori dall'attuale interesse).
Se così è, al limite neppure servirebbe la rettifica della trascrizione, anche
se personalmente mi sembra però opportuna per non lasciare che i dubbi si
perpetuino.
Per il resto, non farei nulla (tranne una chiara premessa nell'atto di vendita
che stipuli tu).
Not.
Lorenzo Turturici, interviene:
In virtù del'art. 178, c.c., i beni destinati all'esercizio
dell'impresa di uno dei coniugi non cadono in comunione legale immediata, ma
sono oggetto della comunione de
residuo, anche se l'altro
coniuge non partecipa all'atto di acquisto per confermarlo.
L' atto di acquisto doveva essere , pertanto , trascritto
esclusivamente a favore di Tizia ; inoltre , come ha chiarito il Ministero di
Grazia e Giustizia con r.m. 07.07.1983, n. 5/1824/060/1, la trascrizione, in
caso di acquisto compiuto separatamente da uno solo dei coniugi in comunione
legale , deve essere richiesta esclusivamente a favore del coniuge
intervenuto in atto.
Il notaio che ha ricevuto l'atto di acquisto non solo non
doveva trascriverlo a favore del coniuge assente, perchè bene destinato
all'esercizio dell'impresa dell'altro coniuge e quindi di sua esclusiva
proprietà, ma anche se fosse stato acquistato in comunione legale non
poteva trascriverlo a sua favore per il motivo suddetto.
La vendita di detto immobile di proprietà dell'impresa
individuale è soggetta ad I.V.A. al 100%.
Per opportunità, ma non necessariamente, si può fare
intervenire all'atto di vendita il coniuge Tizio per chiarire e dare atto degli
errori commessi in sede di trascrizione e per fare confermare che
l'immobile è di esclusiva proprietà di Tizia quale titolare dell'impresa.
Gli errori tributari eventualmente commessi dai due coniugi ,
ma non dal commercialista che lo ha messo in ammortamento, non modificano
certamente lo status
giuridico del laboratorio che è di esclusiva proprietà dell'impresa artigiana
di Tizia.